prima e seconda malattia dell’anno: max 10gg
Deve essere rilasciato il certificato da tutti i medici iscritti all’Ordine dei Medici, pubblici e privati, compresi i dentisti (Medici Odontoiatri pubblici e privati) senza distinzione tra dipendenti pubblici e privati.
Clicca sull’icona qui sopra per leggere l’articolo della Federazione Nazionale dell’Ordine dei medici e chirurghi che spiega al meglio le novità sui certificati di malattia
prima e seconda malattia dell’anno: se > 10gg
Per i dipendenti PUBBLICI: deve essere rilasciato il certificato dai medici che lavorano ℅ una struttura pubblica o convenzionata (Medico Ospedaliero, Medico di Medicina Generale, Medico Specialista Ambulatoriale, Medico di Pronto
Soccorso).
Per i dipendenti PRIVATI: deve essere rilasciato da tutti i medici iscritti all’Ordine dei Medici, pubblici e privati, compresi i dentisti (Medici Odontoiatri pubblici e privati)
Dalla terza assenza in poi: da 1 giorno a 3 mesi
Per i dipendenti PUBBLICI: deve essere rilasciato il certificato dai medici che lavorano ℅ una struttura pubblica o convenzionata (Medico Ospedaliero, Medico di Medicina Generale, Medico Specialista Ambulatoriale, Medico di Pronto Soccorso)
Per i dipendenti PRIVATI: deve essere rilasciato da tutti i medici iscritti all’Ordine dei Medici, pubblici e privati, compresi i dentisti (Medici Odontoiatri pubblici e privati)
Legge Brunetta 2009
D.L. n. 150 del 27/10/2009
Clicca sull’immagine per aprire il testo della legge Brunetta 2009
Da pagina 7 a pagina 12 si possono trovare i riferimenti normativi sopra schematizzati utili a fare richiesta in modo corretto del certificato di malattia per l’assenza dal lavoro.
Il certificato medico di malattia INPS DEVE essere richiesto al medico che sta valutando il paziente in quel preciso momento.
Il Medico DEVE rilasciare la certificazione richiesta (e non rimandare al Medico di Famiglia) – e,
a differenza del testo stilato nel 2011,
oggi,
il certificato rilasciato dal medico proponente la prognosi
(Pronto Soccorso, Ospedaliero, Specialista privato, pubblico o convenzionato, compreso il dentista/Medico Odontoiatra)
deve essere trasmesso per via telematica,
utilizzando i sistemi in uso nella struttura
in cui opera il medico proponente
oppure tramite la piattaforma SistemaTS.
ARTICOLO 24 DEL CODICE DEONTOLOGICO MEDICO
Oltre alla Legge Brunetta 2009 (D.L. n. 150 del 27/10/2009), ogni medico iscritto all’ordine è tenuto a rilasciare alla persona assistita una certificazione medica relativa allo stato di salute
Si può trovare l’articolo 24 a pagina 14 del Codice di Deontologia Medica cliccando qui